Il telefono non è più una strada
Dal 19 giugno 2026 chiamare un consumatore per proporgli luce o gas, senza che l’abbia chiesto lui o senza un suo consenso specifico, non è solo vietato: rende nullo il contratto. E a dover provare che la chiamata era lecita è chi vende.
Cosa vieta esattamente la Legge 49/2026 sul telemarketing di luce e gas?
La Legge 10 aprile 2026 n. 49 ha aggiunto all’articolo 51 del Codice del consumo i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. Dal 19 giugno 2026 sono vietate le sollecitazioni commerciali telefoniche e via messaggio finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas ai consumatori. Restano ammessi due casi: il consumatore che ha chiesto di essere contattato da un canale del professionista, e il cliente già acquisito che ha dato un consenso specifico al contatto telefonico commerciale. I contratti conclusi in violazione sono nulli — l’intero contratto, non le sole clausole — e la nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice. L’onere di provare il consenso o la richiesta è del professionista. Vigilano il Garante privacy e AGCOM, che possono ordinare la sospensione delle linee.
I riferimenti, per chi vuole leggerseli
| Provvedimento | Legge 10 aprile 2026, n. 49 (conversione del decreto bollette) |
|---|---|
| Cosa modifica | Articolo 51 del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater |
| In vigore dal | 19 giugno 2026 (decorsi 60 giorni) |
| Cosa vieta | Le sollecitazioni commerciali telefoniche e via messaggio finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas ai consumatori |
| Sanzione civile | Nullità dell’intero contratto — non delle sole clausole. È una nullità di protezione: la fa valere il consumatore e il giudice la rileva d’ufficio |
| Onere della prova | Sul professionista: deve provare il rilascio del consenso o la richiesta diretta |
| Chi vigila | Garante per la protezione dei dati personali e AGCOM (fino alla sospensione delle linee), oltre alle sanzioni di settore ARERA |
Questa pagina non è consulenza legale. Riporta cosa dice la norma, con i riferimenti per verificarla, e cosa fa il nostro sistema. Non dice a nessuno se il suo caso è a posto: per quello serve chi risponde del parere che dà.
Le due porte aperte
Non è la fine della vendita telefonica: è la fine della lista comprata.
L’ha chiesto lui
Il consumatore ha chiesto di essere contattato da un canale del professionista — il sito, l’app, l’area clienti. È la strada principale, ed è il motivo per cui un sito che raccoglie richieste vale oggi più di una lista.
Attenzione. Va provata. Non basta dichiarare che la richiesta c’è stata: serve il riferimento di dove è stata fatta.
È già cliente e ha detto di sì a questo
Un cliente acquisito che ha dato un consenso specifico a ricevere proposte commerciali per telefono.
Attenzione. Specifico vuol dire per il contatto telefonico commerciale. Il consenso generico firmato dentro un contratto di fornitura non è questo, e secondo l’interpretazione prevalente i consensi raccolti prima vanno verificati e, se non bastano, riacquisiti.
Le quattro zone grigie
Rilievi dei commentatori, non nostri: valgono perché sono i punti in cui chi vende rischia senza averlo deciso.
Il call center in subappalto
La violazione la commette chi chiama, ma la nullità colpisce il contratto: il venditore committente non ha contezza immediata dell’errore e si ritrova comunque un contratto nullo. È il rilievo più citato sulla catena di responsabilità.
«Consenso specifico» quanto specifico?
La norma non dice come si raccoglie né ogni quanto si rinnova. I commentatori segnalano il rischio che l’incertezza produca iper-prudenza, congelando anche iniziative del tutto legittime.
Nullità senza gradazioni
La stessa sanzione per la violazione sostanziale e per quella formale: ogni contenzioso diventa una partita binaria, tutto o niente.
E l’energia già erogata?
Se il contratto è nullo ma la fornitura è stata consegnata, la legge non disciplina chi paga cosa. Resta una lacuna aperta.
Cosa deve registrare un sistema per reggerlo
La norma sposta la prova su chi vende. Questo è quello che la nostra piattaforma registra e blocca, con i nomi veri delle regole.
La base giuridica, prima della chiamata
Ogni contatto porta con sé perché è lecito chiamarlo: richiesta diretta, cliente con consenso, oppure impresa. Su un contatto classificato come consumatore la base «impresa» viene rifiutata, e un consumatore senza né richiesta né consenso non si chiama: il sistema si ferma prima, non dopo.
Il riferimento della prova
Una richiesta diretta dichiarata senza il riferimento del modulo compilato viene trattata come assente. È la differenza fra avere una prova e sostenere di averla.
Il consenso telefonico, separato
Il consenso al contatto telefonico commerciale è un campo suo, distinto da quelli del contratto: quello generico non apre il cancello. E il consenso raccolto dev’essere lo stesso che il cancello riconosce — se i due si allontanano, la raccolta diventa teatro.
Il Registro delle Opposizioni, con la sua scadenza
Una consultazione del Registro Pubblico delle Opposizioni vale quindici giorni (DPR 26/2022). Oltre, il contatto torna non verificato e il cancello si chiude: una verifica vecchia non è una verifica.
Il numero da cui si chiama
La norma chiede che il contatto arrivi da una numerazione che identifica univocamente il professionista. La campagna porta la sua, e le chiamate escono da lì.
Fasce, tetti e opt-out
Giorni e orari ammessi, numero massimo di tentativi, e la richiesta di non essere più contattato che chiude tutto a monte di qualunque base giuridica.
Il vincolo sta nel sistema, non nella formazione. Un divieto spiegato in aula regge finché regge l’attenzione di chi chiama; un cancello che si chiude prima che il numero venga composto non ha giornate storte. È anche l’unica difesa che continua a funzionare quando a chiamare è qualcun altro per conto tuo.
Posso ancora chiamare un cliente che ha compilato un modulo sul mio sito?
Sì: è la prima delle due eccezioni previste dalla norma — la richiesta diretta arrivata da un canale del professionista. Ma la richiesta va provata, e la prova è il riferimento del modulo compilato: quale form, quando, con quali dati. Una casella spuntata senza il riferimento di dove è stata spuntata, davanti a un giudice, è una dichiarazione della parte interessata.
Il consenso che il cliente ha firmato nel contratto mi basta?
No. La seconda eccezione chiede un consenso specifico al contatto telefonico commerciale, e quello generico raccolto dentro un contratto di fornitura non lo è. Secondo l’interpretazione prevalente i consensi raccolti prima della novella vanno verificati e, se non rispondono ai nuovi requisiti di specificità, riacquisiti.
Vale anche per le partite IVA e le microimprese?
Il divieto dell’articolo 51 è scritto per i consumatori, quindi non copre allo stesso modo il contatto verso un’impresa. Ma non è una zona franca: restano il GDPR, il Registro Pubblico delle Opposizioni e le regole sul consenso. La differenza pratica è che una chiamata a un’impresa non porta con sé la nullità del contratto prevista da questa norma. Chi classifica male un contatto perde però proprio quella protezione, ed è per questo che il segmento va deciso prima della chiamata e non dopo.
Se a sbagliare è il call center, il contratto è comunque nullo?
Sì, ed è il rilievo critico più citato dai commentatori: un call center in subappalto commette la violazione, e il venditore committente non ne ha contezza immediata — ma il contratto è nullo lo stesso. La nullità guarda al contratto, non a chi ha materialmente premuto il tasto. È la ragione per cui conviene che il vincolo stia nel sistema che compone la chiamata, non nella formazione di chi la fa.
La legge dice cosa succede all’energia già consegnata su un contratto nullo?
No, e i commentatori lo segnalano come una lacuna: se il contratto è nullo ma nel frattempo l’energia è stata erogata, la norma non disciplina chi paga cosa. È uno dei motivi per cui la nullità qui è una sanzione pesante e imprevedibile, e per cui conviene non doverci arrivare.
Vedere il cancello mentre si chiude
In demo apriamo una campagna vera e proviamo a chiamare un contatto senza base giuridica: si vede il blocco, il motivo e cosa resta scritto. È la parte che in una presentazione non si capisce e in trenta secondi sì.
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